«Il Fisco cambia ancora: il Decreto Correttivo Omnibus riscrive regole, termini e opportunità che imprese e professionisti devono conoscere subito.»
Lo Studio Manetti presenta un nuovo approfondimento dedicato al Decreto Correttivo Omnibus, il provvedimento che interviene in modo significativo sulla riforma fiscale e introduce importanti novità per imprese, professionisti e contribuenti.
L’analisi esamina i principali effetti operativi del decreto, con particolare attenzione al Concordato Preventivo Biennale e al ravvedimento speciale, alle nuove regole IVA, al welfare aziendale, ai fringe benefit, alla tassazione dei crediti d’imposta e ai corrispettivi telematici.
Un quadro sintetico ma operativo delle modifiche introdotte, alcune delle quali producono effetti già dal periodo d’imposta 2026 e richiedono quindi un’attenta valutazione nella gestione fiscale e amministrativa.
Studio Manetti – Tributario e Commerciale
Firenze – Milano

L’atteso decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 (Suppl. Ordinario n. 30 alla GU n. 185) ed è entrato ufficialmente in vigore il 12 agosto 2026. Questo importante provvedimento integra l’attuazione della delega per la riforma fiscale (di cui alla legge n. 111/2023) modificando e ordinando in via definitiva numerose disposizioni in materia di imposte sui redditi, IVA, sanzioni e procedure di accertamento. Le singole misure presentano decorrenze specifiche, in molti casi retroattive al 2024 o al 2025.
Al fine di agevolare l’attività di monitoraggio e compliance della Vostra impresa, Vi proponiamo di seguito un quadro d’insieme analitico delle novità di maggior rilievo, organizzate per temi.
Concordato Preventivo Biennale (CPB): benefici per il rinnovo e nuovo ravvedimento speciale 2020-2023
Il decreto correttivo introduce un intero Titolo dedicato al Concordato Preventivo Biennale (CPB), apportando modifiche rilevanti al D.Lgs. n. 13/2024 finalizzate a stabilizzare l’istituto e premiare i contribuenti virtuosi.
In particolare, viene stabilito che l’adesione al concordato in assenza dei requisiti necessari o in presenza di cause di esclusione sia considerata priva di effetti. Tuttavia, per favorire il rinnovo dell’adesione per il biennio 2026-2027, sono introdotte importanti misure premiali e una sanatoria straordinaria per gli anni pregressi.
I soggetti che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027 beneficiano di:
- mantenimento del regime premiale ISA: tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti d’imposta fino a 100.000 euro annui ai fini IVA e fino a 70.000 euro annui ai fini delle imposte dirette e IRAP, oltre all’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro;
- riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti: l’attività di accertamento sulle imposte sui redditi e IVA beneficia di un’anticipazione di due anni dei termini di decadenza;
- esonero dagli interessi sui pagamenti rateali: per i versamenti a rate delle imposte dirette e IRAP per le medesime annualità concordate non sono dovuti gli interessi;
- rideterminazione del reddito: è consentito rideterminare il reddito e il valore della produzione concordati in caso di presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni, potendo sanare le sanzioni tramite ravvedimento operoso.
La novità più rilevante è l’introduzione del ravvedimento speciale (o sanatoria CPB), riservato ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027. Questo meccanismo consente di sanare interamente le annualità dal 2020 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile incrementata in misura inversamente proporzionale al punteggio ISA ottenuto nel singolo anno d’imposta.
Incremento della base imponibile e imposta sostitutiva per la sanatoria CPB
| Punteggio ISA ottenuto | Incremento base imponibile | Aliquota imposta sostitutiva (2022-2023) |
| Pari a 10 | 5% | 10% |
| Da 8 a meno di 10 | 10% | 10% |
| Da 6 a meno di 8 | 20% | 12% |
| Da 4 a meno di 6 | 30% | 15% |
| Da 3 a meno di 4 | 40% | 15% |
| Inferiore a 3 | 50% | 15% |
Ai fini IRAP si applica un’aliquota fissa del 3,9% sull’incremento della base imponibile. Inoltre, per gli anni caratterizzati dall’emergenza Covid-19 (2020 e 2021), l’imposta sostitutiva complessiva è ridotta del 30%. Per i soggetti che hanno dichiarato specifiche cause di esclusione ISA collegate alla pandemia o a condizioni di non normale svolgimento dell’attività, la base imponibile è incrementata del 25% e si applica un’aliquota del 12,5% (ridotta del 30% per il 2020/2021).
Il versamento dell’imposta sostitutiva per la sanatoria dovrà essere effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027 in un’unica soluzione oppure in un massimo di 10 rate mensili maggiorate degli interessi legali. A seguito del pagamento, l’Amministrazione finanziaria non potrà procedere a rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per le annualità sanate (salvo eccezioni gravissime legate a reati tributari). Di contro, per gli anni oggetto di sanatoria, i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029.
Termini di detrazione e registrazione IVA: differimento al secondo anno successivo
L’art. 12 del decreto correttivo Omnibus introduce un’importante modifica a favore della flessibilità gestionale dei soggetti passivi IVA. Intervenendo sul D.P.R. n. 633/1972 e specularmente sul nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026), viene differito il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e per la corrispondente registrazione delle fatture d’acquisto.
A differenza della disciplina previgente, che imponeva l’esercizio della detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto era sorto e alle condizioni vigenti in tale anno, la nuova norma consente di esercitare il diritto alla detrazione fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Parallelamente, anche la registrazione delle fatture d’acquisto nel registro IVA acquisti (ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) viene consentita entro il medesimo termine del secondo anno successivo.
Questo allineamento semplifica significativamente la gestione delle fatture d’acquisto ricevute a ridosso della chiusura d’anno o in ritardo, evitando la perdita del diritto alla detrazione per motivazioni puramente formali e riducendo il ricorso a dichiarazioni integrative a favore.
Welfare aziendale e altri familiari a carico: eliminazione del requisito della convivenza
L’art. 1 del decreto corregge un effetto indesiderato derivante dal precedente correttivo (D.Lgs. n. 192/2024), che aveva inavvertitamente penalizzato i piani di welfare aziendale già deliberati dalle imprese. Il D.Lgs. n. 192/2024 aveva infatti subordinato le agevolazioni per gli “altri familiari” indicati nell’art. 433 c.c. (come generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) al requisito della convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari. Questa norma aveva causato la perdita retroattiva dei benefici legati ai fringe benefit e al welfare aziendale per i lavoratori con familiari non conviventi.
Per sanare questa incongruenza, l’art. 1 del decreto Omnibus interviene sopprimendo espressamente il requisito della convivenza (o degli assegni alimentari) ogni qualvolta una norma fiscale sul welfare richiami semplicemente i soggetti indicati dall’art. 12 del TUIR. La modifica opera retroattivamente a partire dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, salvaguardando così l’efficacia dei piani di welfare aziendale già attuati ed evitando contenziosi o sanzioni per i datori di lavoro.
Il requisito della convivenza e del limite di reddito rimane invece obbligatorio nei casi in cui il contribuente intenda richiedere le detrazioni IRPEF standard per “familiari fiscalmente a carico”, per i quali la disciplina non ha subìto variazioni.
Fringe benefit auto aziendali: maggiorazione per gli optional e raddoppio della salvaguardia
L’art. 2 del decreto Omnibus apporta modifiche rilevanti alle modalità di determinazione del valore imponibile dei fringe benefit relativi alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Viene confermato il calcolo forfetario basato sulle tabelle ACI (pari al 50% del costo chilometrico convenzionale su 15.000 km, ridotto al 10% per i veicoli full electric e al 20% per i veicoli ibridi plug-in). Tuttavia, si introducono due significative novità:
- maggiorazione del 5% per optional e accessori: qualora sul veicolo siano installati accessori o allestimenti non espressamente valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit viene incrementato forfetariamente del 5%. Questa maggiorazione si applica a partire dal periodo d’imposta 2026, incluse le assegnazioni 2025 non coperte dalla clausola di salvaguardia;
- penalizzazione per le auto datate (oltre i 5 anni di anzianità): la novità più impattante riguarda i veicoli che hanno superato i 5 anni dalla data di prima immatricolazione. Il decreto Omnibus stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2026, per questi mezzi scatterà una maggiorazione automatica del 50% sulla base imponibile del fringe benefit. Fino al compimento del quinto anno di anzianità del veicolo, invece, viene mantenuta l’applicazione del regime fiscale previgente (c.d. clausola di salvaguardia).
Segnaliamo che i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in merito alla tassazione degli optional sono fatti salvi dall’art. 2, comma 4, e non si darà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Cessione e compensazione crediti d’imposta: chiarita la tassazione al 26% per i professionisti
L’art. 3 del provvedimento interviene sulla disciplina fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta agevolativi (come quelli legati al superbonus e altri bonus edilizi) acquistati dagli esercenti arti e professioni.
La norma stabilisce che i differenziali positivi generati dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta terzi costituiscono a tutti gli effetti reddito di lavoro autonomo. Tali proventi sono soggetti a un’imposta sostitutiva con aliquota fissa al 26% (pari a quella prevista in materia di redditi finanziari), da versare direttamente a saldo tramite la dichiarazione dei redditi. La norma esclude da questa tassazione sostitutiva esclusivamente i crediti d’imposta ricevuti come corrispettivo diretto per prestazioni professionali (che concorrono integralmente a formare il reddito ordinario secondo il principio di cassa).
La disposizione si applica in via ordinaria ai crediti acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026). Tuttavia, i professionisti possono optare per l’applicazione retroattiva del regime sostitutivo già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando un’apposita dichiarazione integrativa (qualora abbiano già trasmesso il modello originario), senza diritto al rimborso delle maggiori imposte eventualmente già versate.
Corrispettivi telematici e pagamenti elettronici: soglia di tolleranza del 5% sulle sanzioni
L’art. 33 del decreto Omnibus introduce una fondamentale misura di semplificazione e buon senso a tutela dei commercianti e degli operatori economici soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015).
Viene infatti stabilito che le sanzioni ordinariamente previste per omessa, errata o tardiva trasmissione dei corrispettivi non si applicano qualora vi sia una discrepanza non superiore al 5% tra il numero complessivo delle operazioni regolate con pagamento elettronico (registrate e memorizzate ai fini fiscali) e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati tramite POS o altri sistemi di pagamento tracciabili. Questa franchigia tutela le imprese da errori tecnici o disallineamenti minimi dovuti al funzionamento dei sistemi telematici, evitando l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La soglia di tolleranza si applica con effetto a partire dal periodo d’imposta 2026 ed è stata integrata sia nel D.Lgs. n. 471/1997 sia nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 173/2024).
Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per analizzare nel dettaglio le singole situazioni, elaborare i conteggi del ravvedimento speciale e assisterVi nell’implementazione delle nuove procedure operative.
Cordiali saluti.
